Srl e Contributi INPS sugli Utili Accantonati: la Svolta della Cassazione e la Corsa ai Rimborsi

Una serie di storiche pronunce della Corte di Cassazione modifica radicalmente il trattamento previdenziale dei soci di Società a Responsabilità Limitata (Srl). Sugli utili delle Srl accantonati a riserva e non distribuiti ai soci non sono dovuti i contributi previdenziali INPS a percentuale.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte, con tredici sentenze depositate a settembre 2026 (dalla n. 25377 alla n. 25383, nn. 25465-25467 e nn. 25628-25630), ha stabilito un principio di fondamentale importanza per gli imprenditori e i loro consulenti.
Il Principio di Diritto: Perché gli Utili Accantonati Non Pagano l'INPS
La Cassazione ha chiarito che il reddito prodotto dalla società e il reddito personale del socio costituiscono due entità distinte.
Ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 384/1992, l'obbligo contributivo percentuale per la Gestione Artigiani e Commercianti è commisurato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF. Poiché l'utile accantonato a riserva non viene distribuito, esso non transita nella dichiarazione dei redditi personale del socio: difetta quindi il presupposto oggettivo per applicare la contribuzione INPS sulla quota di reddito eccedente il minimale.
L'unica eccezione riguarda le Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del TUIR), in cui il reddito societario viene imputato automaticamente pro-quota ai soci a prescindere dall'effettiva percezione.
Cosa cambia per il Socio Lavoratore?
In passato, l'INPS (con la circolare n. 84/2021) limitava l'esclusione dai contributi ai soli soci di capitale (finanziatori), continuando a pretendere i contributi percentuali dai soci lavoratori sulla base della quota di reddito dichiarata dalla società (circolare n. 102/2003). Le nuove pronunce della Cassazione estendono finalmente la tutela dell'autonomia patrimoniale anche al socio lavoratore.
Restano fermi i requisiti per l'iscrizione previdenziale: il socio che presta attività lavorativa abituale e prevalente nella Srl rimane tenuto al versamento del contributo fisso sul minimale imponibile (per il 2026 pari a 18.808 euro di reddito, ovvero 4.611,64 euro fissi per la gestione commercianti).
Corsa ai Rimborsi: Come Recuperare i Contributi Versati in Eccesso
Per i soci lavoratori di Srl che negli anni passati hanno versato i contributi INPS anche sugli utili accantonati a riserva, si apre la concreta possibilità di ottenere il rimborso del pregresso.
Prescrizione Decennale: L'INPS (con la circolare n. 75/2021) qualifica i contributi non dovuti versati alle gestioni artigiani e commercianti come indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), soggetto al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
Invio dell'Istanza Telematica: La richiesta va inoltrata tramite il Cassetto Previdenziale; la presentazione della domanda è fondamentale poiché interrompe i termini di prescrizione. Se l'INPS non risponde entro 120 giorni, è possibile ricorrere al Comitato amministratore entro 90 giorni prima di adire le vie giudiziarie.
Dichiarazione Integrativa (Quadro RR): In alternativa, è possibile presentare il modello Redditi PF integrativo a favore, indicando nel quadro RR l'eccedenza e l'importo chiesto a rimborso. L'integrativa si può presentare entro i termini di decadenza dell'accertamento (ad esempio, per il modello Redditi PF 2021 relativo al periodo d'imposta 2020, il termine scade il 31 dicembre 2026).
Strategie Operative per le Prossime Scadenze
Nonostante l'orientamento espresso dalla Cassazione, la prassi ufficiale dell'INPS (circolare n. 14/2026 e istruzioni al modello Redditi PF 2026) richiede tuttora di includere nella base imponibile la quota di reddito d'impresa dichiarata dalla Srl.
In attesa che l'Istituto adegui le proprie circolari, i soci lavoratori si trovano di fronte a due possibili condotte:
Condotta Prudenziale: Versare i contributi secondo la prassi INPS e presentare contestualmente istanza di rimborso. Questa strada mette al riparo da sanzioni civili e interessi, pur immobilizzando temporaneamente la liquidità.
Condotta Disapplicativa: Versare unicamente il contributo sul minimale ed escludere la percentuale sugli utili a riserva. Questa scelta espone al rischio di avvisi di addebito e cartelle esattoriali da parte dell'INPS, da contestare successivamente in sede giudiziale.
Punti Aperti: Distribuzione dei Dividendi e Holding
La Cassazione lascia invece aperti alcuni interrogativi rilevanti in caso di successiva distribuzione degli utili:
Tassazione e Ritenuta: Dal 2018 i dividendi percepiti dalle persone fisiche scontano la ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27 DPR 600/1973) e costituiscono reddito di capitale (art. 44 TUIR), non concorrendo al reddito IRPEF. Resta da chiarire come l'INPS intenda coordinare la base contributiva in sede di eventuale distribuzione delle riserve.
Partecipazioni tramite Holding: Se la quota della Srl operativa è detenuta da una holding, il dividendo viene incassato dalla società e non dalla persona fisica, facendo venire meno la percezione diretta.
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