OMAGGI DI FINE ANNO 2025
- leopoldo mason
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In occasione dell'approssimarsi della fine dell'anno e delle festività natalizie, riepiloghiamo il trattamento fiscale relativo agli omaggi destinati a clienti e/o dipendenti. È fondamentale distinguere il trattamento in base ai beni oggetto dell’omaggio (se rientrano o meno nell’attività esercitata) e alla tipologia del destinatario (clienti, dipendenti o altri soggetti).
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1. LA NOVITÀ RILEVANTE: L’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ
Una rilevante novità introdotta è l'obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza, inclusi gli omaggi.
Soggetto | Decorrenza dell'obbligo di Tracciabilità (ai fini Redditi/IRAP) |
Imprese | Dal 1/01/2025 (per quelle con esercizio solare). |
Professionisti | Dalle spese sostenute dal 18/06/2025. |
Attenzione: La deducibilità della spesa ai fini dei redditi/IRAP è subordinata al pagamento "tracciato". Tuttavia, questa disposizione non opera ai fini IVA. Ai fini IVA, anche in caso di pagamento non tracciabile (contanti), l'IVA sui beni di costo unitario non superiore a € 50 sarà comunque detraibile.
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2. OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI (BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ)
Il trattamento fiscale dipende dal costo di acquisizione unitario dei beni omaggiati.
Disciplina IVA
Costo Unitario di Acquisizione | Detrazione IVA sull’Acquisto (a monte) | Cessione Gratuita (a valle) |
≤ € 50,00 | IVA detraibile. Rientrano in questa categoria anche alimenti e bevande (panettoni, spumanti, ecc.), a condizione che sia rispettato il costo unitario < € 50. | Esclusa da IVA per le imprese. I professionisti hanno l'opzione di non detrarre l’IVA all'acquisto per rendere irrilevante la successiva cessione gratuita. |
> € 50,00 | IVA indetraibile. | Esclusa da IVA. |
Cesti Regalo: Se l'omaggio è costituito da più beni in una confezione unica (es. "cesto regalo"), il costo rilevante (€ 50) va riferito alla totalità dei beni in esso contenuti. Di conseguenza, è indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto regalo di costo superiore a € 50, anche se composto da beni di costo unitario inferiore.
Disciplina ai Fini dei Redditi (Deducibilità)
Tutti gli omaggi a clienti rientrano nelle spese di rappresentanza.
Destinatario | Costo Unitario di Valore di Mercato | Deducibilità (Condizione: Pagamento Tracciabile) |
IMPRESE | ≤ € 50,00 | I costi sono integralmente deducibili. L’acquisto non concorre a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio. |
IMPRESE | > € 50,00 | Deducibili nell'esercizio di competenza nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008 (che si applica ai ricavi/proventi: es. 1,50% fino a € 10 milioni). |
PROFESSIONISTI | Qualsiasi valore | Deducibili nel limite dell’1% dei compensi incassati nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario. |
Valore Rilevante: Per "valore unitario" si intende il valore di mercato del bene omaggiato (il "valore normale" ex art. 9 Tuir).
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3. OMAGGI DI BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ (IMPRESE)
Ai fini reddituali, non assume rilevanza la distinzione tra beni oggetto o meno dell’attività (gli omaggi sono sempre spese di rappresentanza).
Aspetti IVA
I beni rientranti nell'attività d'impresa non costituiscono spese di rappresentanza ai fini IVA.
• Se l’impresa ha detratto l’IVA sull’acquisto/produzione, la successiva cessione gratuita è soggetta ad IVA, indipendentemente dal costo unitario del bene.
• È ammessa la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto/produzione per rendere la successiva cessione gratuita esclusa da IVA.
Regole per la Base Imponibile: Se la cessione è rilevante ai fini IVA, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o di costo dei beni o di beni simili. Se l'IVA rimane a carico del cedente per mancata rivalsa, essa costituisce un costo indeducibile (art. 99 Tuir).
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4. OMAGGI AI DIPENDENTI
Gli omaggi ai dipendenti seguono una disciplina distinta, in quanto non rientrano nelle spese di rappresentanza.
Beni Non Oggetto dell'Attività (Imprese/Professionisti)
• IVA: L’IVA è sempre indetraibile per mancanza di inerenza, a prescindere dal costo.
• Redditi (Datore di Lavoro): Il costo è deducibile secondo le regole ordinarie previste per il costo del lavoro dipendente (generalmente al 100%), salvo limiti specifici (come lo 0,5% del costo complessivo del lavoro per determinate finalità, che si ritiene non verificate per l'omaggio natalizio).
Tassazione per il Dipendente (Fringe Benefit)
Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti in occasione di festività:
• In Denaro: Sono sempre soggette a tassazione per il dipendente.
• In Natura (es. cesto regalo): Non concorrono alla formazione del reddito se l'importo complessivo nell’anno non supera € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, o € 1.000 in caso contrario. Queste soglie estese sono previste per il triennio 2025-2027. Se l'importo supera tale franchigia, l’erogazione concorre per l’intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente.
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5. SERVIZI E BUONI ACQUISTO
Cena di Natale/Servizi (Somministrazione)
Le spese per feste o ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali sono considerate spese di rappresentanza, a meno che all’evento siano presenti esclusivamente dipendenti.
Destinatari | Qualificazione Spesa | Deducibilità Costo (Redditi) | IVA |
Esclusivamente Dipendenti | Liberalità a favore dei dipendenti. | Deducibile (75% della spesa, nel limite del 5‰ del costo del lavoro). | Indetraibile (per mancanza di inerenza). |
Anche con Terzi (Clienti/Fornitori) | Spesa di rappresentanza. | Deducibile (75% della spesa) nel limite massimo del plafond (es. 1,5% dei ricavi). | Sempre indetraibile. |
Buoni Acquisto (Voucher Multiuso)
• IVA: La cessione di tali "buoni" è fuori campo IVA.
• Deducibilità (Redditi): È ragionevole ritenere che siano deducibili come spese di rappresentanza (se pagati in modo tracciabile).
• Dipendenti (IRPEF): Non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore a € 2.000/€ 1.000 (a seconda che il dipendente abbia o meno figli a carico).
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6. IRAP
Il trattamento delle spese sostenute per gli omaggi ai fini IRAP è differenziato in relazione alla modalità di determinazione della base imponibile.
• Metodo da Bilancio: I costi risultano interamente deducibili (rientrano nella voce B.14 del Conto Economico).
• Metodo Fiscale: I costi risultano indeducibili.
Per i professionisti, il costo degli omaggi ai fini IRAP è deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti, analogamente a quanto previsto per i redditi. I costi sostenuti dai professionisti per omaggi ai dipendenti sono indeducibili ai fini IRAP





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