Il Decreto Rilancio ha previsto all'art. 28 che ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi non superiori ai 5 milioni di euro nel 2019, spetti un credito di imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, o dell'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Con la circolare 14/E pubblicata il 6 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e di utilizzazione del credito.
L'ambito soggettivo individua come beneficiari del credito di imposta i soggetti sopra individuati con alcune precisazioni, prevedendo che alle strutture alberghiere e agrituristiche spetti il credito a prescindere dal volume d'affari, sono inoltre ricompresi le persone fisiche e le associazioni professionali che esercitano arti e professioni e producono redditi di lavoro autonomo, i soggetti in regime forfettario e gli imprenditori agricoli.
Nell'individuare l'ambito oggettivo di applicazione del credito di imposta l'Agenzia delle Entrate ha chiarito lo stesso spetta in relazione ai contratti di locazione, di concessione, ai contratti di servizi complessi o di affitto di azienda (che comprenda almeno un immobile), e ai contratti di leasing, facendo però in questo caso una precisazioni poco condivisibile e chiarendo che debba trattarsi di contratti di leasing operativi e quindi senza finalità traslative.
Questa interpretazione farà sicuramente discutere in quanto non direttamente rinvenibile dal tenore letterale della norma e perché la quasi totalità del contratti di leasing immobiliari ha carattere traslativo.
Nella citata circolare viene chiarito che gli immobili oggetto di locazione devono essere destinati allo svolgimento effettivo di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o di interesse turistico, rientrandovi anche gli immobili abitativi utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arto o professione.
Requisito essenziale per ottenere il beneficio sarà quello di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si precisa inoltre che per poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto, nel caso in cui lo stesso non sia stato pagato la possibilità di usufruire del credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
La norma prevede infine la possibilità di cedere il credito al locatore a titolo di pagamento del canone, avendo riguardo di procedere al pagamento della residua quota di canone corrispondente alla differenza tra l'importo dello stesso e il credito ceduto.
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