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BOZZA DECRETO RILANCIO

In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, sintetizziamo i principali contenuti della bozza del “Decreto Rilancio” di carattere fiscale. Verranno successivamente pubblicati ulteriori approfondimenti quando finalmente il decreto sarà ufficialmente pubblicato.


TERMINI VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI, IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sarà prorogato al 16.09.2020 (in luogo del 30.06.2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020 (in luogo del mese di giugno 2020).


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP

Il decreto dovrebbe prevedere per le imprese fino a 250 milioni di fatturato la cancellazione del saldo IRAP relativo al periodo di imposto in corso al 31/12/2019 (chi dovesse aver già versato tramite gli acconti pagati nel 2019 l'intero ammontare dell'imposta non potrà avere nessun rimborso).

Non sarà inoltre dovuto il pagamento del primo acconto dell'IRAP per il 2020.

La norma si applicherà a tutte le imprese con esclusione delle banche, gli enti e le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

la spettanza ed il calcolo del contributo verrà riconosciuto secondo i seguenti parametri:

  • limite di ricavi a 5 milioni di euro (le imprese con ricavi superiori non riceveranno il contributo);

  • il contributo spetterà a condizione che i ricavi del mese di aprile 2020 siano inferiori di 2/3 rispetto ai ricavi di aprile 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto verrà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.


CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetterà un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigiana-le, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta sarà commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetterà a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.


CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Alle imprese sarà riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d'imposta sarà cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. Il credito sarà inoltre cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.


CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PROFESSIONISTI

Ai professionisti spetterà un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetterà fino a un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario. Saranno ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

  • per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.


PROROGA TERMINI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Le disposizioni relative alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) si applicheranno anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1.07.2020.

Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.09.2020.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.09.2020.


MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ISA

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 sarà prevista l’introduzione di misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA, al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla dif-fusione del COVID-19 anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.


INCENTIVI PER EFFICIENTEMENTE ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO

La detrazione Irpef per efficientamento energetico (ECOBONUS) si applicherà nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Il presente bonus sarà oggetto di uno specifico articolo di approfondimento che verrà pubblicato nei prossimi giorni.





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